
Come farsi aiutare nel business in ITALIA e all’ESTERO
A volte gli esempi valgono più delle descrizioni analitiche legali: se, ad esempio, siete un artigiano o un imprenditore ed avete immaginato di diversificare ed ampliare la lavorazione e la vendita di un prodotto o servizio in Italia o in un altro Paese del mondo, Legal Angel
- vi fornisce l’assistenza per concepire, sviluppare e proteggere il vostro Brand innanzitutto in Italia,
- vi guida e trasforma la vostra Azienda perché possa essere accettata dal mercato internazionale,
- vi inserisce nello Stato in cui immaginate che le condizioni ambientali, economiche e sociali possano essere assimilabili alla vostra condizione di partenza italiana – o perché no, migliori – ,
- vi supporta per l’acquisizione in vendita, locazione ovvero in concessione governativa dei terreni o di immobili idonei,
- vi accompagna negli accordi commerciali con i Ministeri/ i dipartimenti/ gli enti stranieri deputati per avere le autorizzazioni necessaria a produrre all’estero in quella parte del mondo che immaginate – se possibile in quello Stato – e
- vi assiste fino alla conclusione degli accordi commerciali, fino al rilascio delle autorizzazioni a produrre e fino alla autorizzazioni di vendita estero su estero da parte di una impresa italiana.
Come salvare le imprese in crisi
Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza viene istituita la procedura di allerta con l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi), a tutti gli effetti uno strumento per anticipare l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali (in attuazione della delega prevista dalla legge 155/2017).
La ratio della norma è di consentire alle aziende sane ma in difficoltà finanziarie di far fronte ai problemi proseguendo l’attività, in linea con le direttive europee.
Meritano un approfondimento i parametri indicativi per definire le cosiddette Aziende in Crisi.
L’Azienda è in “crisi” quando presenta al mercato lo stato di insolvenza.
Detto stato, richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell’imprenditore può persistere anche nella ipotesi di attivo di liquidità.
In particolare, il significato oggettivo dell’insolvenza – ex Legge Fallimentare, art. 5 – si manifesta con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all’impresa resa palese dall’incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonché nell’impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Quindi lo stato d’insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva:
- quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità;
- quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento, così Cassazione Civile, sez. VI, 20 gennaio 2020, n.1069.
