
Avvocati di libero foro: la difesa dell’avvocato civile si estende ora alle difese militari
(Codice Ordinamento militare: l’Art.1370 n.3 bis: l’Avvocato difensore del militare inquisito)
“Art. 1370
Contestazione degli addebiti e diritto di difesa
- Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che
sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. - Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non
appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza,
designato d’ufficio.
Il difensore designato d’ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un
militare non può esercitare l’ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi. - Il difensore:
a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 1380, comma 3;
c) è vincolato al segreto d’ufficio e non deve accettare alcun compenso per l’attività svolta;
d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario
all’espletamento del mandato;
e) non può essere punito per fatti che rientrano nell’espletamento del mandato;
f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l’incolpato non si
presenta alla seduta, ne’ fa constare di essere legittimamente impedito.
((3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di
cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.)).
OMISSIS …
“
La nuova disposizione è stata inserita dall’art. 1 comma 1 lett. dd) D. Lgs. n. 173 del 27.12.2019 con
decorrenza, appunto, dal 20.02.2020.
Il Decreto Legislativo n. 173/19 reca disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze Armate; Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2020.
La disposizione apre la difesa degli Avvocati di Libero Foro, dal momento che il ruolo dell’avvocato civile si estende ora alle difese dei militari nei particolari procedimenti disciplinari di stato e, dunque, nelle fasi iniziali di quei procedimenti, ciò a prescindere dalle successive fasi contenziose.
Anche l’avvocato del libero foro potrà sostenere la difesa del proprio assistito militare, nel caso questi volesse aggiungere al difensore militare un supporto tecnico-giuridico per la complessiva strategia difensiva.
La novella mantiene il ruolo del militare difensore: lo fa attraverso il richiamo dei commi 2 e 3 dell’art. 1370.
La nuova disposizione qui commentata non prevede, al momento, che anche nei procedimenti disciplinari di corpo il militare inquisito, in aggiunta al difensore militare possa farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.
L’art. 1370 n. 3 bis COM, nella sua attuale formulazione in vigore dal 20.02.2020, disegna un preciso perimetro di applicabilità per gli avvocati del libero foro, appunto riferito ai procedimenti disciplinari di stato.
Auspichiamo che il Legislatore riterrà di completare l’estensione del raggio di azione dell’avvocato mediante la previsione anche della difesa nei procedimenti disciplinari di corpo.